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Metodo di Ricerca ed analisi adottato

Medoto di ricerca ed analisi adottato
Vds post in data 30 dicembre 2009 sul blog www.coltrinariatlanteamerica seguento il percorso:
Nota 1 - L'approccio concettuale alla ricerca. Il metodo adottato
Nota 2 - La parametrazione delle Capacità dello Stato
Nota 3 - Il Rapporto tra i fattori di squilibrio e le capacità delloStato
Nota 4 - Il Metodo di calcolo adottato

Per gli altri continenti si rifà riferimento al citato blog www.coltrinariatlanteamerica.blogspot.com per la spiegazione del metodo di ricerca.

giovedì 2 luglio 2015

Spagna: il sempre difficile rapporto con le minoranze

Spagna e Catalogna
Un nuovo no dal Tribunale costituzionale
Anna Mastromarino
24/06/2015
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Mentre Artur Mas, presidente della Generalitat de Catalunya, punta a trasformare le elezioni regionali del prossimo settembre in un plebiscito popolare a sostegno del progetto indipendentista catalano, lo scorso 11 giugno, ancora una volta, il Tribunale costituzionale spagnolo è tornato a pronunciarsi sulle vicende che da mesi mantengono alta la tensione nelle relazioni fra Madrid e Barcellona.

E lo ha fatto dichiarando l’incostituzionalità delle «azioni della Generalitat di Catalogna relative alla preparazione del cosiddetto ‘processo di partecipazione pubblica’» culminato nella consultazione popolare del 9 novembre scorso.

La decisione merita attenzione, per almeno due ordini di ragioni. L’uno di stretto diritto; l’altro di natura politico-costituzionale.

La prima peculiarità è rappresentata dall’oggetto del ricorso. Lo scorso febbraio, con sentenza 31/2015, sciogliendo la riserva attorno alla sospensione della sua efficacia dichiarata pochi giorni prima del 9 novembre, il giudice delle leggi spagnolo si era definitivamente pronunciato circa l’illegittimità costituzionale della consultazione indipendentista indetta con decreto dal governo catalano.

In assenza di altri atti giuridici e formali su cui fondare un nuovo ricorso concernente le procedure di consultazione comunque espletate il 9 novembre (nessun atto giuridico formale aveva sino a quel momento potuto salvarsi dalle ripetute dichiarazioni di incostituzionalità della Corte), al governo Rajoy non è restato che passare “dalle parole ai fatti”, e non solo in senso metaforico.

Poteri del Governo catalano
Non essendoci atti giuridici emessi ufficialmente dalle istituzioni comunitarie, ad essere impugnati sono stati quell’insieme di azioni e comportamenti che, nonostante la sospensione, sono stati adottati dal Governo catalano al fine di organizzare e realizzare una consultazione popolare che, lungi dal potere pretendere di avere effetti giuridici, potesse rappresentare simbolicamente un momento di espressione della volontà popolare.

Ed in particolare: i contenuti del sito www.participa2014.cat, la creazione di un registro di votanti, le istruzioni assegnate ai volontari che hanno reso possibile la realizzazione della consultazione, la predisposizione di regole per il voto, la messa a disposizione di locali pubblici.

Nonostante l’organizzazione sia stata affidata interamente alla società civile, è risultato sin da subito chiaro che ognuna delle iniziative elencate poteva essere ricondotta al Governo catalano, dimostrando il coinvolgimento in prima persona delle istituzioni autonome nella vicenda.

La dichiarazione di incostituzionalità si fonda su un duplice profilo: sulla mancata competenza della Comunità catalana a indire una consultazione, di qualunque tipo, formale o informale, referendaria o meno, su materie che non sono ad essa attribuite dalla Costituzione o dallo Statuto, nonché sulla lesione degli articoli 1.2, 2 e 168 della Costituzione, violati ogni qual volta è avviato un processo di partecipazione popolare, anche privo di immediati effetti giuridici, che mira a sondare l’opinione di una parte soltanto della popolazione su temi che di fatto riguardano l’intero popolo spagnolo.

In particolare, il tenore delle domande poste il 9 novembre «Vuoi che la Catalogna diventi uno Stato? Vuoi che questo stato sia indipendente?», non avrebbe lasciato dubbi, a parere del Tribunale costituzionale, circa la natura sostanzialmente costituente della consultazione.

Esse infatti porrebbero «un problema che riguarda l'ordine costituito e lo stesso Fondamento costituzionale», incidendo su «questioni fondamentali già risolte nel processo costituente e che risultano sottratte alla decisione dei poteri costituiti». Le domande pertanto presupporrebbero «un riconoscimento indiretto al popolo della Catalogna di poteri» che risultano in contrasto con il dettato costituzionale.

La sentenza della Corte
La Corte richiama ampiamente la sua precedente giurisprudenza sul punto, ricostruendo a partire dalle sue pronunce gli eventi degli ultimi anni. Ne risulta una sentenza monolitica, inflessibile nel suo procedere: nessun voto dissenziente, nessuna riserva.

Non vede soluzioni alternative la Corte. Lo va ripetendo dalla sentenza 31/2010, quando pronunciandosi sullo statuto ricordava che è tempo per chi voglia riformare il tipo di Stato spagnolo di mettere mano al procedimento di revisione costituzionale; lo ha ribadito nella sentenza 42/2014, teorizzando l’ormai noto derecho a decidir del popolo catalano.

Ma riformare per cambiare cosa? E per cambiare come?

Rebus sic stantibus, alcune perplessità di natura politico-costituzionale appaiono lecite.

Ed in effetti: assodato che se uno Stato composto per potersi dire davvero pluralista e sostanzialmente orientato al modello federale non può mancare di coinvolgere le sue entità subnazionali al momento di ripensare il patto costituzionale, ed ammesso che la Spagna voglia proseguire ed implementare il proprio cammino verso il decentramento, quale sarà la tribuna dalla quale le istituzioni e le popolazioni delle comunità territoriali potranno far sentire democraticamente la loro voce, se è inibito loro avviare qualsivoglia processo di partecipazione popolare volto a sondare possibili e praticabili soluzioni per il futuro dell’ordinamento spagnolo?

Forse in Spagna, dopo un periodo di silenzio, è venuto il momento per la politica di riprendere la parola, di riavviare un dialogo fra le parti, sollevando la giurisprudenza costituzionale dalla pesante funzione di supplenza cui è stata obbligata negli ultimi anni.

Anna Mastromarino è ricercatrice di Diritto Pubblico Comparato, Università di Torino. Intervento pubblicato quale Commento del Centro Studi sul Federalismo, che ringraziamo per avercene consentito la ripubblicazione.
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