Diritto comunitario La Corte Ue boccia l’Italia sui precari Marco Gestri 11/12/2014 |
Si è da poco asciugato l’inchiostro dalle pagine della sentenza sui precari della scuola (Mascolo e a.) pronunciata dalla Corte di giustizia Ue e già si registrano le prime pronunce di tribunali italiani volte a recepirne il dirompente contenuto (apripista il Tribunale del lavoro di Torino).
Ma che rilievo ha la sentenza europea pronunciata il 26 novembre e a quali scenari apre?
Abuso del lavoro a tempo determinato
La Corte Ue si è pronunciata, a domanda del Tribunale di Napoli e della Corte Costituzionale, sull’interpretazione della direttiva 1999/70, che incorpora un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato tra le confederazioni sindacali europee.
Le domande d’interpretazione sono state sollevate nel quadro di controversie tra lavoratori precari della scuola e Ministero dell’istruzione. Gli attori sono stati assunti mediante contratti a tempo determinato stipulati in successione e, ritenendo illegittima tale pratica, chiedono la conversione dei contratti in rapporti a tempo indeterminato (dunque l’immissione nel ruolo degli insegnanti o dei collaboratori amministrativi), oppure, in subordine, il risarcimento del danno.
I lavoratori fanno leva sulla clausola 5 (1) dell’accordo quadro, che mira a limitare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, per evitare più onerosi contratti a tempo indeterminato. Gli Stati membri devono adottare misure di prevenzione di tali abusi, richiedendo ragioni obiettive per la conclusione di successivi contratti a tempo determinato oppure limitandone i rinnovi.
La Corte di Giustizia ha dichiarato che la legislazione in materia di supplenze annuali (art. 4 della l. 124/1999) contrasta colla clausola 5(1), in quanto consente all’amministrazione d’assumere a tempo determinato, con contratti in successione e senza limitazioni, docenti e collaboratori amministrativi al fine di coprire posti vacanti “in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali” per l’assunzione di personale di ruolo.
L’attesa è però tutt’altro che temporanea: la normativa non fissa alcun termine per l’organizzazione dei concorsi e non se ne è tenuto alcuno tra il 2000 e il 2011.
Supplenze annuali incostituzionali?
In tal modo, si creerebbero abusivamente situazioni di precariato per rispondere a esigenze organiche strutturali.
Secondo la Corte, nessuna “ragione obiettiva” giustifica tale situazione, non valendo allo scopo l’esigenza di ridurre la spesa pubblica.
A nulla sono valse le argomentazioni del governo italiano per le quali il settore dell’insegnamento pubblico sarebbe escluso dall’applicazione dell’accordo quadro o almeno presenterebbe caratteristiche specifiche.
L’accordo quadro richiede anche agli stati d’adottare misure per sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato. Ciò non avverrebbe nel nostro ordinamento, in quanto la normativa vigente non prevede a favore dei precari della scuola né un diritto al risarcimento del danno né la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato (la scuola statale è esclusa dall’applicazione di una norma del 2001 che prevede la conversione per i contratti di durata superiore a 36 mesi).
Quali conseguenze derivano dalla sentenza? Essa non determina un’automatica immissione in ruolo dei docenti che hanno iniziato le cause da cui è scaturita la domanda d’interpretazione né tantomeno di tutti coloro che si trovino in analoga situazione.
La sentenza chiarisce solo l’interpretazione delle norme Ue. Toccherà ai giudici che hanno sollevato la domanda d’interpretazione trarne le conseguenze, nel decidere le singole cause.
Il caso è particolare: tra i giudici che hanno fatto rinvio alla Corte Ue vi è la Corte Costituzionale. Questa dovrebbe dichiarare l’illegittimità costituzionale della normativa italiana sulle supplenze annuali, secondo quanto risulta dalla sentenza della Corte Ue.
Molto dipenderà da come la Consulta interpreterà la sentenza europea, che lascia alcuni punti aperti. Dalla sentenza non deriva comunque l’obbligo d’assumere in ruolo i precari vittime delle pratiche abusive, potendo esser sufficiente un risarcimento del danno. Servirà comunque un intervento legislativo nella materia.
Riforma sulla “buona scuola”
Questo era già stato messo in cantiere dal governo: la riforma sulla “buona scuola” ha come obiettivo primario l’adozione di un piano straordinario d’assunzioni volto a eliminare le supplenze annuali e il precariato.
Secondo il governo la sentenza della Corte Ue troverebbe adeguata risposta coll’approvazione della riforma. Senonché da un confronto tra il rapporto sulla buona scuola e la sentenza dei giudici europei emergono evidenti divergenze.
Ad esempio, il piano del governo è limitato agli insegnanti mentre la sentenza fa riferimento anche ai collaboratori amministrativi. In attesa della pronuncia della Consulta e in vista della riforma legislativa, le organizzazioni sindacali affilano le armi e minacciano un’ondata di nuove cause.
L’interpretazione della Corte Ue finisce infatti per vincolare tutti i giudici cui risultino sottoposte controversie analoghe. Così il 5 dicembre il Tribunale di Torino ha condannato lo stato a risarcire il danno arrecato a un insegnante delle superiori assunta con una successione di contratti a tempo determinato stipulati lungo un arco di sette anni (escludendo invece l’immissione in ruolo senza concorso).
E pensare che gli stati hanno voluto limitare le competenze dell’Ue in materia d’istruzione a mere azioni di sostegno. Ciò non è valso a evitare un intervento così penetrante sotto le insegne della politica sociale. Come affermato da un eminente magistrato inglese, il diritto Ue è una marea che travolge ogni barriera.
Marco Gestri è Professore di diritto internazionale nell’Università di Modena e Reggio Emilia e nella Johns Hopkins University, SAIS Europe.
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Abuso del lavoro a tempo determinato
La Corte Ue si è pronunciata, a domanda del Tribunale di Napoli e della Corte Costituzionale, sull’interpretazione della direttiva 1999/70, che incorpora un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato tra le confederazioni sindacali europee.
Le domande d’interpretazione sono state sollevate nel quadro di controversie tra lavoratori precari della scuola e Ministero dell’istruzione. Gli attori sono stati assunti mediante contratti a tempo determinato stipulati in successione e, ritenendo illegittima tale pratica, chiedono la conversione dei contratti in rapporti a tempo indeterminato (dunque l’immissione nel ruolo degli insegnanti o dei collaboratori amministrativi), oppure, in subordine, il risarcimento del danno.
I lavoratori fanno leva sulla clausola 5 (1) dell’accordo quadro, che mira a limitare l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, per evitare più onerosi contratti a tempo indeterminato. Gli Stati membri devono adottare misure di prevenzione di tali abusi, richiedendo ragioni obiettive per la conclusione di successivi contratti a tempo determinato oppure limitandone i rinnovi.
La Corte di Giustizia ha dichiarato che la legislazione in materia di supplenze annuali (art. 4 della l. 124/1999) contrasta colla clausola 5(1), in quanto consente all’amministrazione d’assumere a tempo determinato, con contratti in successione e senza limitazioni, docenti e collaboratori amministrativi al fine di coprire posti vacanti “in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali” per l’assunzione di personale di ruolo.
L’attesa è però tutt’altro che temporanea: la normativa non fissa alcun termine per l’organizzazione dei concorsi e non se ne è tenuto alcuno tra il 2000 e il 2011.
Supplenze annuali incostituzionali?
In tal modo, si creerebbero abusivamente situazioni di precariato per rispondere a esigenze organiche strutturali.
Secondo la Corte, nessuna “ragione obiettiva” giustifica tale situazione, non valendo allo scopo l’esigenza di ridurre la spesa pubblica.
A nulla sono valse le argomentazioni del governo italiano per le quali il settore dell’insegnamento pubblico sarebbe escluso dall’applicazione dell’accordo quadro o almeno presenterebbe caratteristiche specifiche.
L’accordo quadro richiede anche agli stati d’adottare misure per sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato. Ciò non avverrebbe nel nostro ordinamento, in quanto la normativa vigente non prevede a favore dei precari della scuola né un diritto al risarcimento del danno né la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato (la scuola statale è esclusa dall’applicazione di una norma del 2001 che prevede la conversione per i contratti di durata superiore a 36 mesi).
Quali conseguenze derivano dalla sentenza? Essa non determina un’automatica immissione in ruolo dei docenti che hanno iniziato le cause da cui è scaturita la domanda d’interpretazione né tantomeno di tutti coloro che si trovino in analoga situazione.
La sentenza chiarisce solo l’interpretazione delle norme Ue. Toccherà ai giudici che hanno sollevato la domanda d’interpretazione trarne le conseguenze, nel decidere le singole cause.
Il caso è particolare: tra i giudici che hanno fatto rinvio alla Corte Ue vi è la Corte Costituzionale. Questa dovrebbe dichiarare l’illegittimità costituzionale della normativa italiana sulle supplenze annuali, secondo quanto risulta dalla sentenza della Corte Ue.
Molto dipenderà da come la Consulta interpreterà la sentenza europea, che lascia alcuni punti aperti. Dalla sentenza non deriva comunque l’obbligo d’assumere in ruolo i precari vittime delle pratiche abusive, potendo esser sufficiente un risarcimento del danno. Servirà comunque un intervento legislativo nella materia.
Riforma sulla “buona scuola”
Questo era già stato messo in cantiere dal governo: la riforma sulla “buona scuola” ha come obiettivo primario l’adozione di un piano straordinario d’assunzioni volto a eliminare le supplenze annuali e il precariato.
Secondo il governo la sentenza della Corte Ue troverebbe adeguata risposta coll’approvazione della riforma. Senonché da un confronto tra il rapporto sulla buona scuola e la sentenza dei giudici europei emergono evidenti divergenze.
Ad esempio, il piano del governo è limitato agli insegnanti mentre la sentenza fa riferimento anche ai collaboratori amministrativi. In attesa della pronuncia della Consulta e in vista della riforma legislativa, le organizzazioni sindacali affilano le armi e minacciano un’ondata di nuove cause.
L’interpretazione della Corte Ue finisce infatti per vincolare tutti i giudici cui risultino sottoposte controversie analoghe. Così il 5 dicembre il Tribunale di Torino ha condannato lo stato a risarcire il danno arrecato a un insegnante delle superiori assunta con una successione di contratti a tempo determinato stipulati lungo un arco di sette anni (escludendo invece l’immissione in ruolo senza concorso).
E pensare che gli stati hanno voluto limitare le competenze dell’Ue in materia d’istruzione a mere azioni di sostegno. Ciò non è valso a evitare un intervento così penetrante sotto le insegne della politica sociale. Come affermato da un eminente magistrato inglese, il diritto Ue è una marea che travolge ogni barriera.
Marco Gestri è Professore di diritto internazionale nell’Università di Modena e Reggio Emilia e nella Johns Hopkins University, SAIS Europe.
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