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Metodo di Ricerca ed analisi adottato

Medoto di ricerca ed analisi adottato
Vds post in data 30 dicembre 2009 sul blog www.coltrinariatlanteamerica seguento il percorso:
Nota 1 - L'approccio concettuale alla ricerca. Il metodo adottato
Nota 2 - La parametrazione delle Capacità dello Stato
Nota 3 - Il Rapporto tra i fattori di squilibrio e le capacità delloStato
Nota 4 - Il Metodo di calcolo adottato

Per gli altri continenti si rifà riferimento al citato blog www.coltrinariatlanteamerica.blogspot.com per la spiegazione del metodo di ricerca.

giovedì 6 marzo 2014

Spagna: come se non ci fossero altri problemi

Spagna
Arrestare l'ex-presidente cinese? No, grazie
Marina Mancini
02/03/2014
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Fa discutere in Spagna il tentativo del Congresso dei deputati di bloccare il mandato di arresto emanato dalla magistratura spagnola contro l'ex presidente cinese Jiang Zemin per crimini contro l'umanità e genocidio, al fine di evitare un'incipiente crisi diplomatica con Pechino.

La tensione tra Cina a Spagna aveva in effetti raggiunto livelli di allarme dopo l’emanazione da parte del giudice Ismael Moreno di un mandato d’arresto internazionale nei confronti di Jiang Zemin, dell’ex primo ministro cinese Li Peng e di altri tre ex membri dell’establishment di Pechino. Così, l'11 febbraio, ad appena ventiquattro ore dal mandato, il Congresso dei deputati ha approvato un progetto di legge di riforma della giurisdizione universale presentato dal partito popolare, oggi al governo.

Legge da riformare
Il progetto di legge, ora al vaglio del Senato, modifica l’art. 23 della legge organica n. 6 del 1985 sul potere giudiziario, che recepisce nell'ordinamento spagnolo il principio dell’universalità della giurisdizione penale. Secondo questo principio, tutti gli Stati possono processare i responsabili di crimini internazionali, indipendentemente dal luogo in cui i crimini sono stati commessi, dalla nazionalità dei responsabili, da quella delle vittime e più in generale dall’esistenza di qualsiasi collegamento tra lo Stato in cui si celebra il processo e i crimini.

Fu sulla base dell’art. 23 della legge suddetta che nel 1998 il giudice Baltasar Garzon emise un mandato d’arresto internazionale nei confronti dell’ex dittatore cileno Augusto Pinochet, eseguito dalla polizia di Londra dove questi si trovava per cure mediche. Pinochet non fu tuttavia mai estradato in Spagna, perché ritenuto dalle autorità britanniche non in grado di sostenere il processo a causa delle sue condizioni di salute.

Secondo l’art. 23, già riformato in senso restrittivo nel 2009, i tribunali spagnoli hanno giurisdizione su crimini contro l’umanità, crimini di guerra e genocidio commessi all’estero da spagnoli o stranieri, nel caso in cui i presunti responsabili si trovino sul territorio spagnolo oppure vi siano vittime di nazionalità spagnola o comunque sussista un “collegamento rilevante” con la Spagna e sempre che non sia stato avviato un procedimento per gli stessi crimini in un altro Stato avente giurisdizione o davanti ad un tribunale internazionale.

Secondo i promotori della riforma, questi limiti alla giurisdizione dei tribunali spagnoli sui crimini internazionali non sarebbero più sufficienti. Il progetto di legge richiede che i presunti responsabili dei crimini siano cittadini spagnoli, stranieri abitualmente residenti in Spagna oppure stranieri presenti in Spagna la cui estradizione sia stata negata dalle autorità spagnole.

È inoltre prevista la sospensione dei procedimenti già iniziati contro individui che non soddisfino nessuna di queste condizioni finché almeno una di esse non si realizzi. Il che significherebbe blocco immediato del procedimento contro Jiang Zemin, Li Peng e gli altri tre ex dirigenti cinesi.

Pressioni cinesi
L’ex presidente cinese è accusato, insieme agli altri, di genocidio e crimini contro l’umanità nei confronti della popolazione della Regione Autonoma del Tibet. Il procedimento, avviato sulla base di una querela presentata nel 2008 da un’organizzazione non governativa pro Tibet e da un lama tibetano di nazionalità spagnola, ha fatto salire la tensione tra Pechino e Madrid quando a novembre scorso l’Audiencia Nacional ha ordinato al giudice Moreno di emettere un mandato d'arresto nei confronti di Jiang Zemin, Li Peng e degli altri tre.

La reazione cinese non si è fatta attendere. Le autorità cinesi sono giunte a minacciare rappresaglie economiche in caso di prosecuzione del procedimento. La Cina detiene il 20% del debito pubblico spagnolo ed è un importante partner commerciale di Madrid. Di qui la presentazione del progetto di riforma.

Corte penale internazionale
A sostegno della riforma è stata richiamata l’esistenza della Corte penale internazionale (Cpi), del cui Statuto la Spagna è parte, che renderebbe non necessaria la giurisdizione universale dei tribunali spagnoli sui crimini internazionali.

In realtà la Cpi non ha giurisdizione universale: può processare i responsabili di crimini contro l’umanità, crimini di guerra e genocidio solo ove questi siano cittadini di uno Stato parte dello Statuto o di uno Stato non parte che ha accettato la sua giurisdizione oppure abbiano commesso i crimini su uno di detti Stati, tranne che vi sia un deferimento della situazione al Procuratore della Corte da parte del Consiglio di Sicurezza.

L’esistenza della Cpi quindi non rende superflua l’applicazione da parte degli Stati del principio dell’universalità della giurisdizione penale.

Se approvata definitivamente, la riforma rappresenterà un arretramento per un Paese che negli ultimi decenni si era fatto promotore di questo principio a livello mondiale.

La Spagna non è tuttavia il primo Stato a sacrificare l’interesse alla repressione dei crimini internazionali da chiunque commessi sull’altare della Realpolitik. Nel 2003 il Belgio ha abrogato la legge sulla giurisdizione universale adottata nel 1993, sostituendola con un’altra depotenziata, in seguito alle pressioni degli Stati Uniti, irritati dal procedimento aperto contro l’ex Presidente George Bush e l’ex Generale Colin Powell per presunti crimini commessi nella guerra del Golfo del 1991.

Il caso spagnolo, come quello belga, sollecita una riflessione su come assicurare l’applicazione del principio dell’universalità della giurisdizione penale a livello globale. Una convenzione internazionale in materia potrebbe essere uno strumento utile. Ma è da chiedersi quanti Stati la ratificherebbero.

Marina Mancini è docente di Diritto internazionale penale nel Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli e ricercatrice di Diritto internazionale nel Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
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