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Metodo di Ricerca ed analisi adottato

Medoto di ricerca ed analisi adottato
Vds post in data 30 dicembre 2009 sul blog www.coltrinariatlanteamerica seguento il percorso:
Nota 1 - L'approccio concettuale alla ricerca. Il metodo adottato
Nota 2 - La parametrazione delle Capacità dello Stato
Nota 3 - Il Rapporto tra i fattori di squilibrio e le capacità delloStato
Nota 4 - Il Metodo di calcolo adottato

Per gli altri continenti si rifà riferimento al citato blog www.coltrinariatlanteamerica.blogspot.com per la spiegazione del metodo di ricerca.

martedì 28 giugno 2016

Gran Bretagna. Brexit III

Brexit
Ue-Uk: che relazione dopo l’eventuale divorzio
Marco Gestri
20/06/2016
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David Cameron ha dichiarato di fronte al Parlamento che il risultato del referendum del 23 giugno sarà definitivo e che, in caso di vittoria del fronte Brexit, attiverà la procedura prevista dall’art. 50 del Trattato sull’Unione europea, Ue. Che cosa comporterebbe tale processo? Ci si interroga anche su possibili modelli per inquadrare, nell’ipotesi di divorzio, le relazioni tra Ue e Uk.

Il recesso in base ai trattati
Il Trattato di Lisbona ha per la prima volta previsto, all’art. 50 Tue, che uno Stato membro possa recedere dall’Ue. Prima del 2009 molti consideravano l’appartenenza all’Unione un “fatto irreversibile” (anche la Corte del Lussemburgo sembrava implicitamente riconoscerlo).

Altri sostenevano che il recesso fosse comunque possibile, rimanendo gli Stati, come affermato dalla Corte costituzionale tedesca, “padroni dei trattati” europei. Del resto, l’Ue non è uno Stato federale, ma un’organizzazione internazionale.

Oggi l’art. 50 prevede un’apposita procedura per la quale le modalità del recesso dovrebbero essere stabilite da uno specifico accordo concluso tra l’Unione e lo Stato interessato.

Per l’Ue, l’accordo è negoziato dalla Commissione, sulla base di orientamenti definiti dal Consiglio europeo (col consenso di tutti gli Stati rimanenti), e concluso dal Consiglio, che decide a maggioranza qualificata (almeno 20 Stati a favore, rappresentanti il 65% della popolazione), previa approvazione del Parlamento europeo. Una volta stipulato l’accordo, i trattati Ue cessano di applicarsi allo Stato interessato.

Per la conclusione dell’accordo è previsto un termine di due anni, decorso il quale il recesso si perfezionerebbe comunque. Dunque, uno Stato può recedere dall’Unione ad libitum, anche senza il consenso di quest’ultima o degli altri Stati membri.

Una tale eventualità (uscita “al buio”) sembra inimmaginabile per il Regno Unito, per l’insostenibile incertezza che determinerebbe sul piano economico-finanziario. L’art. 50 prevede comunque che il termine possa essere prorogato (è richiesta l’unanimità degli Stati rimanenti). Crediamo che difficilmente l’accordo potrebbe esser concluso nei due anni e una proroga risulterebbe l’unica via d’uscita.

L’art. 50 fa cenno alla definizione di un “quadro delle future relazioni” tra lo Stato che recede e l’Ue. Questo potrebbe esser stabilito nello stesso accordo sul recesso o, più probabilmente, in un accordo separato. In ogni caso, i negoziati richiederebbero molti anni (si parla addirittura di più di un decennio).

Quando la popolazione della Groenlandia votò a favore dell’uscita dall’Ue (1982), la definizione dei relativi aspetti tecnici richiese tre anni (nonostante non si trattasse di uno Stato, ma di una regione polare, checomunque acquisì lo status di Territorio d’oltremare).

Il modello norvegese e lo Spazio economico europeo
Già vengono discussi alcuni possibili scenari alternativi riguardo alle relazioni tra Uk e Ue in caso di Brexit. Il modello più contemplato è quello norvegese, che vedrebbe l’adesione del Regno Unito allo Spazio economico europeo (See, di cui fanno parte anche Islanda e Liechtenstein).

Ciò consentirebbe all’Uk di godere di gran parte dei vantaggi legati all’accesso al mercato unico europeo (di cui lo See è sostanzialmente un’estensione), ritenuti vitali dalle imprese situate nel Regno Unito (in particolare nel settore dei servizi ma anche da quelle automobilistiche) che al momento accedono a un mercato di 500 milioni di individui. Il modello presenterebbe però alcuni aspetti problematici.

Gli Stati non-Ue parti dello See devono accettare a scatola chiusa la legislazione elaborata dalle istituzioni Ue in tutti settori attinenti al mercato unico (i tre quarti del totale delle norme europee!) e garantire la libera circolazione e soggiorno dei cittadini Ue (argomento cui gli inglesi sono sensibili).

La Norvegia è poi tenuta a contribuire alle spese dell’Ue (quasi alla stregua degli Stati membri). Certamente il Regno Unito cercherebbe di ottenere vantaggi speciali, ma è da vedere se gli altri Stati sarebbero disposti a concederli. Anzi, non è affatto scontato che in caso di Brexit gli Stati rimanenti concedano al Regno Unito di mantenere l’accesso al mercato interno.

Accordo bilaterale o di libero commercio 
In alternativa il Regno Unito potrebbe negoziare un accordo bilaterale con l’Ue. Il precedente più avanzato è offerto dalla Svizzera (che ha concluso accordi che la pongono in una posizione simile a quella della Norvegia, anche se con un minore accesso al mercato unico, tra l’altro in materia di servizi). Ma tale modello è entrato in crisi a seguito del referendum, approvato in Svizzera nel 2014, per l’introduzione di quote per il soggiorno di cittadini Ue.

Vi è infine la possibilità di negoziare un semplice accordo di libero commercio tra Ue e Regno Unito. Significativo quello negoziato dall’Ue con il Canada. Esso ha comunque richiesto più anni, pur non prevedendo un accesso al mercato unico europeo né norme sulla libera circolazione. La riproposizione di un simile modello per le future relazioni tra Regno Unito e Ue pare un salto nel passato.

Tutti gli scenari appena descritti comportano problemi e una pericolosissima incertezza. Anche per l’Ue e gli Stati membri l’uscita del Regno Unito risulterebbe molto “costosa”, altresì in termini politici. Il pragmatismo britannico rappresenta spesso l’ultimo baluardo rispetto a politiche europee che, in alcuni settori chiave (lotta al terrorismo, controllo dell’immigrazione), sembrano distaccarsi dalla realtà dei fatti.

Marco Gestri è Professore di diritto internazionale nell’Università di Modena e Reggio Emilia e nella Johns Hopkins University, SAIS Europe.

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