Lotta al Terrorismo Più solidarietà per la sicurezza Ue Vincenzo Delicato 08/02/2015 |
Che ruolo può e deve giocare l’Unione europea (Ue) nelle attività antiterrorismo? È ancora efficace il sistema di sicurezza comune? Sono queste alcune delle questioni tornate in auge dopo gli attacchi alla redazione di Charlie Hebdo.
La lotta al terrorismo rientra principalmente tra le competenze nazionali. Secondo i trattati, l’Ue non può incidere sulle responsabilità degli stati membri in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma è destinata a sostenerne l’azione promuovendo uno standard di riferimento normativo unitario e misure di collaborazione in campo penale. Il terrorismo assume rilievo sia nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune sia nella cooperazione giudiziaria e di polizia
Solidarietà comunitaria
“Disposizioni specifiche del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (artt. 67 ss.) mirano al ravvicinamento delle legislazioni nazionali attraverso ‘norme minime’ per la qualificazione dei reati e delle sanzioni. Al contempo dettano i criteri per il congelamento di beni e per la cooperazione penale. Le agenzie Europol ed Eurojust provvedono alla raccolta di informazioni e possono coordinare le attività giudiziarie e di polizia. Il terrorismo costituisce, infine, motivo di attivazione della “clausola di solidarietà”, per l’assistenza di altri Stati membri con propri mezzi a disposizione (art. 222).”
La materia è disciplinata anche da norme europee derivate, in particolare da regolamenti, direttive, decisioni e altre fonti subordinate.
Le banche dati europee, e soprattutto il “Sistema informativo Schengen”, offrono agli stati membri un numero elevatissimo di informazioni. Le reti ufficiali di collegamento e le squadre investigative congiunte agevolano lo scambio di dati e il raccordo giudiziario.
Sempre in materia di terrorismo è applicabile il “mandato di arresto europeo”. Comitati strategici e gruppi di lavoro del Consiglio affrontano periodicamente la materia sia dal punto di vista delle relazioni esterne, sia per le questioni di giustizia e affari interni.
Inoltre dal 2004 è operativo il Coordinatore antiterrorismo, al quale si deve la definizione di importanti documenti di analisi, raccomandazioni politiche e proposte a contenuto strategico.
Quanto alle numerose iniziative della Commissione europea, nella sua funzione di garante dei trattati, essa ha sempre posto il terrorismo come priorità, indicando le misure per il migliore utilizzo degli strumenti esistenti e avanzando proposte e azioni di raccordo con gli ordinamenti nazionali.
Sono particolarmente significativi al riguardo la “Strategia di sicurezza interna” 2010-2014 e le comunicazioni relative al prossimo programma 2015-2020.
La lotta al terrorismo beneficia, peraltro, di finanziamento europeo nell’ambito del fondo sulla sicurezza interna (ISF 2014-2020). Va, infine, considerato che dal 1° dicembre 2014 la Commissione europea e la Corte di giustizia esercitano le proprie funzioni anche per i settori di giustizia e affari interni, e questo renderà più agevole l’applicazione delle disposizioni europee.
Direttiva sul Pnr?
L’Ue ha certamente realizzato un meccanismo di cooperazione penale complesso e suscettibile di sviluppo in grado di offrire concrete e importanti possibilità di intervento per gli stati membri.
Anche la Presidenza italiana di turno che si è conclusa ha portato a termine una serie di dossier strategici, sostenendo tra l’altro soluzioni volte ad agevolare le informazioni sui foreign fighters e migliorare i rapporti tra forze di polizia e servizi di intelligence.
Tutte le iniziative devono confrontarsi con le diversità ancora esistenti tra gli ordinamenti nazionali e devono tener conto del bilanciamento tra la sicurezza e l’esercizio dei diritti umani, in particolare quelli di privacy e di circolazione delle persone.
Proprio su questi aspetti l’attività delle istituzioni europee negli ultimi anni è stata a volte frenata da divergenze di carattere politico, che non hanno consentito l’approvazione di atti voluti dai governi. È questo ad esempio il caso della proposta di direttiva sul Pnr (Passenger Name Records) per l’acquisizione di dati sui passeggeri alla prenotazione del viaggio.
Sicurezza Ue dopo l’attentato a Charlie Hebdo
Le situazioni di stallo, come quella appena richiamata, rischiano di minare l’efficienza del sistema europeo e non rendono giustizia per gli sforzi effettuati finora.
Dopo i fatti di Parigi, l’Europa è oggetto di rinnovate aspettative in materia di sicurezza. Il Consiglio Giustizia e affari interna (Gai), tenutosi informalmente a Riga il 29 e 30 gennaio, è stato principalmente dedicato al terrorismo.
Qualora l’Ue non fosse in grado di assicurare credibilità nei propri meccanismi decisionali e concreta funzionalità per gli strumenti a disposizione, finirebbe per lasciare l’iniziativa ai soli ordinamenti nazionali.
Al di là del giudizio sull’efficacia operativa di una scelta di questo genere, saremmo certamente di fronte a un risultato deludente per il futuro assetto dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.
Vincenzo Delicato è Direttore reggente del Servizio relazioni internazionali, Dipartimento pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. Le opinioni espresse nel presente articolo riflettono idee dell’autore, senza coinvolgere l’amministrazione di appartenenza.
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Solidarietà comunitaria
“Disposizioni specifiche del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (artt. 67 ss.) mirano al ravvicinamento delle legislazioni nazionali attraverso ‘norme minime’ per la qualificazione dei reati e delle sanzioni. Al contempo dettano i criteri per il congelamento di beni e per la cooperazione penale. Le agenzie Europol ed Eurojust provvedono alla raccolta di informazioni e possono coordinare le attività giudiziarie e di polizia. Il terrorismo costituisce, infine, motivo di attivazione della “clausola di solidarietà”, per l’assistenza di altri Stati membri con propri mezzi a disposizione (art. 222).”
La materia è disciplinata anche da norme europee derivate, in particolare da regolamenti, direttive, decisioni e altre fonti subordinate.
Le banche dati europee, e soprattutto il “Sistema informativo Schengen”, offrono agli stati membri un numero elevatissimo di informazioni. Le reti ufficiali di collegamento e le squadre investigative congiunte agevolano lo scambio di dati e il raccordo giudiziario.
Sempre in materia di terrorismo è applicabile il “mandato di arresto europeo”. Comitati strategici e gruppi di lavoro del Consiglio affrontano periodicamente la materia sia dal punto di vista delle relazioni esterne, sia per le questioni di giustizia e affari interni.
Inoltre dal 2004 è operativo il Coordinatore antiterrorismo, al quale si deve la definizione di importanti documenti di analisi, raccomandazioni politiche e proposte a contenuto strategico.
Quanto alle numerose iniziative della Commissione europea, nella sua funzione di garante dei trattati, essa ha sempre posto il terrorismo come priorità, indicando le misure per il migliore utilizzo degli strumenti esistenti e avanzando proposte e azioni di raccordo con gli ordinamenti nazionali.
Sono particolarmente significativi al riguardo la “Strategia di sicurezza interna” 2010-2014 e le comunicazioni relative al prossimo programma 2015-2020.
La lotta al terrorismo beneficia, peraltro, di finanziamento europeo nell’ambito del fondo sulla sicurezza interna (ISF 2014-2020). Va, infine, considerato che dal 1° dicembre 2014 la Commissione europea e la Corte di giustizia esercitano le proprie funzioni anche per i settori di giustizia e affari interni, e questo renderà più agevole l’applicazione delle disposizioni europee.
Direttiva sul Pnr?
L’Ue ha certamente realizzato un meccanismo di cooperazione penale complesso e suscettibile di sviluppo in grado di offrire concrete e importanti possibilità di intervento per gli stati membri.
Anche la Presidenza italiana di turno che si è conclusa ha portato a termine una serie di dossier strategici, sostenendo tra l’altro soluzioni volte ad agevolare le informazioni sui foreign fighters e migliorare i rapporti tra forze di polizia e servizi di intelligence.
Tutte le iniziative devono confrontarsi con le diversità ancora esistenti tra gli ordinamenti nazionali e devono tener conto del bilanciamento tra la sicurezza e l’esercizio dei diritti umani, in particolare quelli di privacy e di circolazione delle persone.
Proprio su questi aspetti l’attività delle istituzioni europee negli ultimi anni è stata a volte frenata da divergenze di carattere politico, che non hanno consentito l’approvazione di atti voluti dai governi. È questo ad esempio il caso della proposta di direttiva sul Pnr (Passenger Name Records) per l’acquisizione di dati sui passeggeri alla prenotazione del viaggio.
Sicurezza Ue dopo l’attentato a Charlie Hebdo
Le situazioni di stallo, come quella appena richiamata, rischiano di minare l’efficienza del sistema europeo e non rendono giustizia per gli sforzi effettuati finora.
Dopo i fatti di Parigi, l’Europa è oggetto di rinnovate aspettative in materia di sicurezza. Il Consiglio Giustizia e affari interna (Gai), tenutosi informalmente a Riga il 29 e 30 gennaio, è stato principalmente dedicato al terrorismo.
Qualora l’Ue non fosse in grado di assicurare credibilità nei propri meccanismi decisionali e concreta funzionalità per gli strumenti a disposizione, finirebbe per lasciare l’iniziativa ai soli ordinamenti nazionali.
Al di là del giudizio sull’efficacia operativa di una scelta di questo genere, saremmo certamente di fronte a un risultato deludente per il futuro assetto dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia.
Vincenzo Delicato è Direttore reggente del Servizio relazioni internazionali, Dipartimento pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. Le opinioni espresse nel presente articolo riflettono idee dell’autore, senza coinvolgere l’amministrazione di appartenenza.
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