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Metodo di Ricerca ed analisi adottato

Medoto di ricerca ed analisi adottato
Vds post in data 30 dicembre 2009 sul blog www.coltrinariatlanteamerica seguento il percorso:
Nota 1 - L'approccio concettuale alla ricerca. Il metodo adottato
Nota 2 - La parametrazione delle Capacità dello Stato
Nota 3 - Il Rapporto tra i fattori di squilibrio e le capacità delloStato
Nota 4 - Il Metodo di calcolo adottato

Per gli altri continenti si rifà riferimento al citato blog www.coltrinariatlanteamerica.blogspot.com per la spiegazione del metodo di ricerca.

venerdì 31 gennaio 2025

Tesi di Laurea Matteo Fabbri . La Premessa.

 

Master in

“Terrorismo e Antiterrorismo Internazionale. Obiettivi, Piani e Mezzi - Liv. 1”

Gli strumenti legislativi dell’Unione europea nella lotta contro il terrorismo

‹‹La Direttiva (UE) 2017/541 e il fenomeno dei combattenti terroristi stranieri››

 ANNO ACCADEMICO 2022/2023


Premessa

  

Nel 2005 Daniel Keohane, un ricercatore presso il Centre for European Reform (CER) di Londra, un think-thank su questioni europee, scriveva ‹‹Nell'Unione europea i terroristi - ma non i poliziotti - possono muoversi facilmente attraverso le frontiere nazionali [...]›› [1].

Dagli attentati terroristici di Madrid dell’11 marzo 2004, i politici dell'UE si sono espressi con forza a favore di una maggiore cooperazione europea nella lotta al terrorismo e che l'Unione europea debba assumere un ruolo maggiore nell’aiutare gli Stati membri a monitorare e prevenire le attività terroristiche transfrontaliere sia entro i confini dell'Europa che oltre.

L’Unione europea può, con la forza del diritto, armonizzare le 27 legislazioni nazionali degli Stati membri su fenomeni, come quello del terrorismo, che involgono aree di intervento politico e tecnico fra le più disparate: non solo le autorità incaricate delle indagini o quelle deputate al perseguimento dei reati, ma anche quelle preposte al controllo delle frontiere esterne, alla politica estera e di difesa comune, quelle che tracciano i movimenti finanziari destinati a sostenere gruppi terroristici, quelle che si occupano dell’istruzione, come la ricerca accademica sui fenomeni terroristici e sulla radicalizzazione.

Cercare di coordinare gli sforzi collettivi di 27 governi a livello di Unione Europea è esponenzialmente più difficile che adottare una singola legislazione per un singolo Stato. Da un lato, infatti, i governi sono d'accordo in linea di principio sul fatto che la cooperazione a livello europeo sia una buona cosa, data la natura transfrontaliera della minaccia terroristica. Dall'altro, sono lenti a conferire all'Unione i poteri (come indagini e procedimenti giudiziari) e le risorse (come intelligence e denaro) di cui avrebbe bisogno per essere veramente efficace. Questo perché la politica di sicurezza - soprattutto quando si tratta di proteggere cittadini - va a toccare il cuore della sovranità nazionale e i governi sono riluttanti a conferire all'UE poteri che potrebbero interferire con le loro leggi esistenti e le pratiche di sicurezza nazionali: in sostanza con le cosiddette politiche dell'ordine e della sicurezza pubblica [2].

Dopo l'11 settembre 2001 l'Unione europea ha costantemente sviluppato, sebbene in maniera disomogenea, misure antiterrorismo nell'ambito del proprio quadro istituzionale e giuridico. Dal dicembre post 9/11 [3] il Consiglio dell'UE ha proposto misure specifiche di per la lotta al terrorismo, tra cui procedure per l'inserimento nella lista nera di persone ed entità coinvolte in atti di terrorismo, la criminalizzazione del finanziamento del terrorismo e il congelamento di tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di proprietà dei terroristi [4].

Un successivo balzo in avanti della legislazione europea sul contrasto al terrorismo si ha a seguito della necessità di affrontare il fenomeno dei cosiddetti «lupi solitari» e delle cellule terroristiche composte da «foreign terrorist fighters» all'interno del territorio europeo. Necessità divenuta ancora più pressante alla luce degli attacchi terroristici verificatisi negli ultimi anni come quelli di Bruxelles nel 2016, gli eventi di Parigi al giornale satirico Charlie Hebdo (13 novembre 2015) e al teatro Bataclan (9 gennaio 2016), così come gli attacchi a Nizza (14 luglio 2016) e Barcellona (17 agosto 2017), e alla presa di coscienza del fatto di essere stati perpetrati da giovani musulmani, cittadini europei di seconda o terza generazione, attraverso modalità del tutto innovative.

La Direttiva (UE) 2017/541 del marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo è una risposta a questi ultimi eventi e segue un filo che riconduce alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che per prima ha dichiarato guerra ai fenomeni come i combattenti terroristi stranieri [5] definiti quali «[…] individui che si recano in uno Stato diverso da quello di residenza o di nazionalità al fine di perpetrare, pianificare o preparare, o partecipare ad atti terroristici o di fornire o ricevere addestramento terroristico, anche in relazione a conflitti armati […]»

 

La ricerca presentata in questa tesi si è pertanto basata sull'analisi comparativa dei documenti rilevanti delle istituzioni europee ed organismi internazionali in materia di terrorismo, dalle comunicazioni strategiche agli atti legislativi veri e propri, ponendone in evidenza il loro ultimo sviluppo e le direttrici future nonché le ricadute ed implicazioni sul lato operativo, avendo come metodo quello di distinguere per obiettivi finali, piani per raggiungerli e mezzi utilizzati o da utilizzarsi per contrastare il fenomeno.

 

 

 

 

 

 



[2] D'altronde è lo stesso Trattato sull'Unione europea (TUE) all'articolo 4 comma 2 a chiarire che ‹‹L'Unione [...] rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.››

[3] Ad esempio con il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001); la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001); decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio del 20 settembre 2016 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016); ed altre (cfr. il sito della Commissione europea www.sanctionsmap.eu).

[4] Vedasi da ultimo l’inserimento di soggetti legati alla minaccia rappresentata da Hamas e agli attacchi terroristici perpetrati in Israele del 7 ottobre 2023 (cfr. www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/12/08/fight-against-terrorism-council-adds-two-individuals-to-the-eu-terrorist-list-in-response-to-the-7-october-attacks/).

[5] Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nr. 2178 (2014) del 24 settembre 2014.

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